L’art. 44 D.L. 18/2020 ha istituito un fondo chiamato Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività.
Il Decreto Interministeriale 28.03.2020, pubblicato il 1.04.2020, ha dato contenuto tecnico e operativo all’indennità concessa ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (come la Cassa dei dottori commercialisti, degli avvocati, architetti, ecc.).
Anche le casse professionali private hanno dato il via (dal 1.04) al riconoscimento dell’indennità dei 600 euro a favore dei propri iscritti (la Cassa dei commercialisti per esempio ha fatto partire le richieste dalle 12 del 1.04.2020); tuttavia, è necessario il rispetto di alcuni requisiti reddituali, al contrario delle indennità erogate dall’Inps e di quella per la gestione artigiani e commercianti o la Gestione Separata, ossia:
• aver percepito nell’anno di imposta 2018 (ultimo anno disponibile cristallizzato in un dichiarativo) un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi. Per quanto riguarda il termine “limitata” si ritiene debba intendersi in senso ampio, ossia abbia subito una qualsiasi forma di limitazione, anche dovuta all’inattività dei propri clienti, alle misure di sicurezza sanitaria da porre in essere, al favorire il lavoro agile, pur non dovendo ad oggi, gli studi professionali, chiudere. Per quanto riguarda invece il termine “reddito complessivo” si ritiene si debba intendere quello di cui al rigo RN1 del dichiarativo denominato appunto “reddito complessivo”. Per analogia si ritiene che per soggetti minimi o forfettari si debba prendere il “reddito lordo”, ossia al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, per cui: LM6 per i minimi e LM34 per i forfettari.
• oppure aver percepito nell’anno d’imposta 2018 un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compreso tra 35.000 e 50.000 euro e però abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza all’emergenza.
Per quanto riguarda quest’ultima fascia (tra i 35.000 e i 50.000 euro) il decreto interministeriale ha chiarito che per “cessato” si intende la chiusura della partita Iva nel periodo 23.02.2020-31.03.2020; mentre per riduzione o sospensione si deve intendere una riduzione del 33% del reddito del I trimestre 2020 rispetto al reddito del I trimestre 2019. Per effettuare questo calcolo è necessario considerare tutti i ricavi incassati e i costi sostenuti in ciascuno dei 2 trimestri secondo il principio di cassa tipico delle attività professionali.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. In sede di pubblicazione è stata eliminata la frase che richiedeva la regolarità contributiva, probabilmente per non creare disparità con il trattamento riservato dall’Inps, che non richiede tale regolarità, né limiti reddituali.