Indicazioni ministeriali sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative

Indicazioni ministeriali sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 3 del 22 gennaio 2016, con la quale ha fornito le indicazioni sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare la Circolare risponde in merito alla previsione dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 che dispone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nelle ipotesi in cui il rapporto di collaborazione abbia ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

L’art. 52 del D.L.gs. 81/2015, in vigore dallo scorso 25 giugno 2015, aveva da un lato disposto il superamento del contratto a progetto e delle altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (secondo le norme, ora abrogate, degli artt. 61 – 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003) e, dall’altro, salvato l’art. 409 c.p.c. e quindi tutti i rapporti di collaborazione caratterizzati dallo svolgimento di una prestazione di opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale.

Il quadro normativo ante D.Lgs. 81/15 trova invece applicazione, per espressa previsione di legge, esclusivamente per regolamentare i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 e solo fino alla loro scadenza.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stesso Decreto 81 aveva previsto, per tutte le collaborazioni, il meccanismo della presunzione di subordinazione in tutte le ipotesi in cui la collaborazione abbia la caratteristica di essere esclusivamente personale e continuativa ed in cui le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione).

Per il Ministero quindi la presunzione di subordinazione opererebbe ogniqualvolta il collaboratore:

  • operi all’interno di una organizzazione datoriale;
  • sia tenuto congiuntamente ad osservare determinati orari di lavoro;
  • sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente quando le prestazioni risultino:
    • continuative e, dunque, si ripetano in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
    • esclusivamente personali, intendendo per tali le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti.

 

Ne discende che la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione renderà applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, per tale motivo, si dovrà applicare qualsivoglia istituto, legale o contrattuale normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato” incluse le sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione).

 

Non trova applicazione la presunzione di subordinazione nelle seguenti casistiche:

  1. a) collaborazioni in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore previste da accordi collettivi nazionali;
  2. b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

 

Ovviamente, in relazione alle collaborazioni di cui sopra, il Ministero chiarisce che potrebbe comunque configurarsi la qualificazione del rapporto di lavoro nell’ambito della subordinazione, riscontrando una vera e propria etero direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c. (articolo che fornisce la definizione di prestatore di lavoro subordinato: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”).

 

Inoltre l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una procedura finalizzata a promuovere la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA.

In particolare, i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, beneficiano dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

  1. a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione presso una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione;
  2. b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
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