LAVORO A CONTATTO CON MINORI: OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE PER NUOVE ASSUNZIONI DAL 6 APRILE 2014

LAVORO A CONTATTO CON MINORI: OBBLIGO DEL CERTIFICATO PENALE PER NUOVE ASSUNZIONI DAL 6 APRILE 2014

Il testo del decreto (art. 25 bis, D.lgs. 39/2014) ha previsto che l’obbligo di richiedere il certificato penale sorge solo per le assunzioni avvenute dal 6 aprile 2014, in tutti i casi in cui si instaura un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive.
La norma riguarda tutti i datori di lavoro che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali, che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Nello specifico, il datore di lavoro deve verificare, nei confronti di detta persona, l’esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In ordine alla dizione di “impiego al lavoro” si ritiene che non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto diretto e continuativo con minori (anche, ad esempio, contratti a progetto, associazione in partecipazione ecc.)
Dal certificato penale richiesto dovrà risultare l’assenza di condanne di cui agli articoli sopra citati.
La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato (6 mesi) e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della nuova normativa, 6 aprile 2014, così come chiarito dalla nota interpretativa dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e ribadito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.9 dell’11 aprile 2014.
La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero, previa acquisizione del consenso della persona interessata, presso qualunque ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare.
In attesa dell’acquisizione del certificato, il datore di lavoro privato può ottenere una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne di cui agli articoli sopra citati, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Si ritiene che l’adempimento vada dunque circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori (ad esempio, insegnanti, conducenti scuolabus, animatori turistici, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alle mense scolastiche, ecc.). Sono escluse quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad un’utenza indifferenziata.
Da ultimo, si ritiene che rimangano esclusi, dal campo applicativo della disposizione, i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o persone a contatto diretto con minori. In sostanza, il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi si trovino al di fuori dell’ambito familiare.
Si segnala, infine, che all’interno del sito del Ministero della Giustizia (www.lavoro.org.it), è disponibile una sezione interamente dedicata all’argomento dov’è possibile consultare le Faq e scaricare la Modulistica.

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