LEGGE DI BILANCIO 2018: Chiarimenti sul divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni

LEGGE DI BILANCIO 2018:  Chiarimenti sul divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni

Si ricorda che, come previsto dagli artt. 910 e ss. della Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017), dal 1° Luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni/compensi a dipendenti e collaboratori con modalità diverse dal contante, ovvero:
a) bonifico (bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Ora, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con nota del 10 settembre 2018 n. 7369, ha fornito le indicazioni operative relative alle modalità di verifiche ispettive sull’osservanza del nuovo obbligo di pagamento, attraverso i suddetti strumenti di pagamento tracciabili.

Nella nota, si ribadisce inoltre che:
– il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo (o acconto) della stessa;
– l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili non è obbligatorio solo per la corresponsione di rimborsi spese (debitamente documentante), ovvero somme a diverso titolo dalla retribuzione: ad es. le spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che quindi potranno continuare ad essere corrisposte in contanti;
– l’indennità di trasferta: questa va ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso, di cui al punto precedente, che hanno natura solo restitutoria;
– gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, sono ammissibili qualora siano emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (per importi superiori a 1.000 euro) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (dati del datore di lavoro, del lavoratore, importo e data dell’operazione e periodo di riferimento).

La nota dell’Ispettorato in esame chiarisce dunque che le verifiche ispettive sono volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l’acquisizione di prove anche documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al comma 910.
Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato.
In caso di violazioni, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

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