Strumenti di misura: la nuova disciplina sui controlli

Strumenti di misura: la nuova disciplina sui controlli

Il 18 settembre u.s. è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che, abrogando le disposizioni precedentemente vigenti, attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alle norme nazionali ed europee utilizzati per funzioni di misura legali.
Si evidenzia che con «funzione di misura legale» si intende la funzione di misura giustificata da motivi di lealtà delle transazioni commerciali, imposizioni di tasse e diritti, tutela dei consumatori, interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente.
Per il periodo transitorio di 18 mesi, e cioè fino al 18/3/2019, le Camere di commercio (e i laboratori abilitati in base alla precedente normativa) potranno continuare a svolgere l’attività di verifica periodica degli strumenti, secondo le procedure previste dal nuovo decreto. Decorso tale termine, la verificazione periodica degli strumenti potrà essere svolta solo dagli organismi accreditati che avranno presentato apposita SCIA ad Unioncamere. Alle Camere di commercio continuerà ad essere riservata la funzione di controllo e vigilanza degli strumenti in servizio, anche al fine di verificare la corretta esecuzione della verifica periodica da parte degli organismi accreditati, a garanzia della regolarità del mercato.
Si intende quindi porre l’attenzione sugli adempimenti a cui sono tenuti i titolari di strumenti metrici utilizzati per funzioni di misura legale (bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.).

I) OBBLIGHI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA
I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato (in calce all’articolo), a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.
Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.
Gli strumenti che vengono riparati possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore per un massimo di dieci giorni lavorativi.
Entro tale termine il titolare dello strumento deve richiedere la verifica periodica; una volta fatta la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.
La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.

II) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TENUTA DELLO STRUMENTO E DELL’ANNESSA DOCUMENTAZIONE
Fatti salvi gli eventi imprevedibili o rispetto ai quali non abbiano un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza, i titolari degli strumenti
sono obbligati a:
1) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
2) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
3) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
4) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e astenersi dall’utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

III) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Oltre agli obblighi sopra elencati relativi alla tenuta dello strumento e alla verifica del mantenimento della sua conformità nel tempo, i titolari degli strumenti di misura sono altresì soggetti ai seguenti obblighi di comunicazione alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.
Entro 30 giorni essi devono comunicare la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e i seguenti ulteriori elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento di misura;
b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;
c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto;
d) tipo dello strumento di misura;
e) marca e modello dello strumento di misura;
f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
i) specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento.

Le comunicazioni di competenza della Camera di commercio di Bologna potranno essere effettuate via pec all’indirizzo: ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it, oppure tramite il servizio postale all’indirizzo dell’Ufficio Metrico-Ispettivo – Piazza della Costituzione 8, 40128 Bologna.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra individuate ai punti I), II) e III) costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la specifica tipologia di strumento, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

 

Allegato – Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio

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