ULTERIORI CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE

ULTERIORI CHIARIMENTI SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE

Con la pubblicazione dell’ultima Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31/10/2018, sono stati puntualizzati i nuovi limiti dell’utilizzo del contratto a termine, come introdotti dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018).
Con riferimento alla durata massima, questa è consentita fino a 24 mesi, considerando tutti i rapporti a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni di pari livello, anche in somministrazione.
Inoltre, in caso di rinnovo contrattuale con lo stesso lavoratore, è sempre necessario introdurre una causale nel contratto. Si precisa che anche dopo un’assunzione in somministrazione, il nuovo contratto diretto col medesimo lavoratore è assimilato ad un rinnovo e pertanto necessita di una causale giustificatrice per l’apposizione del termine. Le causali sono altresì necessarie in caso di assunzione per un periodo superiore a 12 mesi ovvero in caso di una o più proroghe che determinino una durata superiore a 12 mesi, fino al massimo consentito di 24 mesi. Si conferma inoltre il numero massimo di proroghe fino a 4 (prima erano 5).
Sono escluse dal computo dei 24 mesi le assunzioni stagionali come elencate dal D.P.R. 1525/1963 edinoltre le attività a c.d. “stagionalità ampia” cui possono ricorrere le aziende che applicano i CCNL Turismo-F.I.P.E. ed il CCNL aziende alberghiere-Federalberghi, con particolare riferimento a: periodi connessi a festività, svolgimento di manifestazioni, iniziative promozionali e/o commerciali e periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività per aziende ad apertura annuale.
Infine, il Ministero del Lavoro precisa che per ogni rinnovo contrattuale verrà applicato un contributo addizionale pari allo 0,5% che andrà a sommarsi all’attuale contributo fisso, già previsto per tutti i contratti a termine, pari all’1,4% laddove spettante.
SANZIONE PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI ANCHE PER LAVORATORI IN “NERO”
Con la nota n. 9294 del 09 novembre 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per precisare che la nuova sanzione introdotta dall’art. 1, comma 910, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) – sanzione pecuniaria da 1.000 e 5.000 euro per il mancato versamento di retribuzioni con strumenti tracciabili – può trovare applicazione, dal 1° luglio 2018, anche nei confronti di datori di lavoro/committenti destinatari dell’irrogazione della maxisanzione per impiego di lavoro “nero”.
Si ricorda inoltre che, con precedente nota n. 5828 del 14 luglio 2018, l’Ispettorato ha precisato che l’illecito derivante da violazione del sopra citato comma 910 comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.

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