Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014 è stato prorogato dal 26 gennaio 2015 al 10 febbraio 2015.
Per l’anno 2014 l’esenzione è prevista per i terreni che hanno i seguenti requisiti:
a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP scritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
c) esenti in virtù del Decreto 28 novembre 2014;
d) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al punto precedente nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.