Prevenzione incendi – decreto 9 agosto 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente la nuova regola tecnica verticale per le strutture ricettive, inserita all’interno del Codice di prevenzione incendi di cui al decreto 3 agosto 2015.
Il Codice di prevenzione incendi, finalizzato ad inquadrare in un unico testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, non aveva ricompreso in una prima fase le attività ricettive, già normate da specifiche regole tecniche (decreto 9 aprile 1994, decreto 6 ottobre 2003, decreto 14 luglio 2015).
In considerazione dell’approccio meno prescrittivo che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, ispirato al criterio ingegneristico della sicurezza, Federalberghi ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dell’Interno di emanare una specifica regola tecnica verticale da inserire nel Codice, per offrire alle imprese uno strumento alternativo alle norme vigenti.
La nuova regola tecnica verticale (allegata) è applicabile a decorrere dal prossimo 22 settembre 2016 a tutte le strutture turistico ricettive con più di 25 posti letto escluse le strutture all’aria aperta e i rifugi alpini (allegato 1 del dpr 1° agosto 2011 n. 151, n. 66: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto), sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sia di nuova realizzazione.
Ricordiamo che la nuova regola tecnica verticale è applicabile alle strutture turistico ricettive di cui sopra in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del 9 aprile 1994, al decreto del 6 ottobre 2003 e al decreto del 14 luglio 2015.