DECRETO CORRETTIVO AL “JOBS ACT”: principali novità
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 235 del 7 ottobre 2016) del D. Lgs. n. 185/2016, di seguito si illustrano le principali novità in vigore dal 8 ottobre 2016, concernenti le disposizioni correttive ed integrative dei Decreti Legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.
Collocamento obbligatorio
Per quanto concerne il diritto al lavoro delle persone con disabilità (L. 68/99), le modifiche introdotte dal decreto correttivo, hanno lo scopo di favorire l’occupazione di tali persone anche se assunte al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio.
Nello specifico, è previsto che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a 153,20 euro al giorno (in precedenza la sanzione amministrativa era di 62,77 euro al giorno), per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. La sanzione è diffidabile in caso di successiva presentazione della richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con il lavoratore disabile .
Nuova decorrenza CIGS
Il decreto correttivo del Jobs Act ha modificato la decorrenza degli interventi di CIGS, anticipandola rispetto alla formulazione originale che prevedeva che le sospensioni o le riduzioni di orario decorressero “non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
La nuova norma prevede che la sospensione o la riduzione dell’orario abbia inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.