Misure per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina

Misure per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina

A 2 anni di distanza dalla norma primaria che lo aveva istituito (il decreto clima del 14 ottobre 2019) arriva il provvedimento attuativo per il bonus “anti-plastica” destinato ai negozi che vendono prodotti alimentari e detergenti sfusi. Un incentivo dettato dall’esigenza di ridurre la produzione dei rifiuti in linea con i target europei di contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico.

Importi e soggetti

Il contributo a fondo perduto potrà arrivare fino a 5mila euro nel limite complessivo di 40 milioni (il Dl clima stanziava 20 milioni per il 2020 e 20 milioni per il 2021), secondo il regime “de minimis” e senza cumulabilità con incentivi che coprono le stesse voci di spesa. Il bonus si rivolge ai piccoli esercizi di vicinato ma anche alla media e grande distribuzione per la predisposizione di «spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi». Il decreto precisa che lo svolgimento dell’attività di vendita dovrà avere un periodo minimo di 3 anni, a pena di revoca del contributo. L’esercente non potrà vendere i prodotti con contenitori monouso ma potrà applicare il meccanismo della cauzione.

Le spese agevolate

Il ritardo con cui il decreto arriva all’esame della Corte dei conti (il Dl clima ne prevedeva l’emanazione entro la metà di dicembre 2019) comporta ora anche valutazioni da parte delle imprese sulle spese effettivamente certificabili, con relativa attestazione di fatture, che possono riferirsi al 2021 ma anche al 2020. L’attinenza delle spese dovrà risultare da un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, un commercialista, un perito commerciale, un consulente del lavoro o il responsabile di un Caf.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’adeguamento dei locali, come la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, ma anche quelle per la pubblicità dell’iniziativa.
Non sono considerate ammissibili invece le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

Ora dovrà essere predisposta una piattaforma per le domande sul sito del ministero per la Transizione ecologica. Per le spese sostenute nel 2020, le imprese interessate dovranno presentare domanda entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma; in relazione alle spese sostenute nel 2021, invece, entro il 30 aprile 2022.

Fondi fino a esaurimento

Il contributo sarà riconosciuto da parte del ministero della Transizione ecologica secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sarà comunicato l’esito e in caso di riconoscimento dell’agevolazione sarà specificato anche l’importo del contributo effettivamente spettante.

Categorie: Bandi e contributi