OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER I FORFETTARI

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER I FORFETTARI

Il Legislatore con l’art. 18, comma 2 del decreto legge n. 36/2022 ha recentemente disposto la soppressione a partire dal 01 luglio 2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Da questa data saranno tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche i contribuenti minimi e forfetari, e i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge 398/91, con ricavi o compensi relativi al 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Per i predetti soggetti con ricavi o compensi relativi al 2021, sempre ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000, l’obbligo in esame scatterà a partire dal 01 gennaio 2024.

E’ previsto un periodo transitorio dal 01/07/2022 al 30/09/2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non si applicano le sanzioni di cui
all’art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 471/97 che variano dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non
registrati, oppure da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Inoltre, in base al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, a partire dal 1 luglio 2022 i minimi –
forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000
sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.

A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti degli operatori di San Marino.

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