La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge sulla disciplina degli “home restaurant”, derivante dall’unificazione di varie proposte di legge presentate sull’argomento.
Nel riservarci di fornire aggiornamenti sull’iter del provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, se ne riepilogano i principali contenuti.
Definizione (articolo 2) – Per home restaurant si intende l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all’interno delle medesime strutture.
Obblighi della piattaforma (articolo 3) – Il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate. Il gestore della piattaforma è tenuto a rendere disponibili tali informazioni ai soggetti competenti per il controllo. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di home restaurant e verifica che l’unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi. Il gestore è tenuto a verificare che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell’attività di home restaurant. Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant.
Social eating (articolo 4) – La disciplina degli home restaurant non è applicabile se l’utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a 5 e a 50 pasti totali e se l’unità abitativa in cui si svolge l’evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a 5. Tale attività viene definita di social eating.
Limiti per gli home restaurant (articolo 4) – Per lo svolgimento dell’attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per chi esercita l’attività in modo professionale. L’attività di home restaurant non può superare il limite di 500 coperti per anno solare. Tale limite di coperti vale in capo all’utente operatore cuoco e in capo all’unità immobiliare ad uso abitativo dove si svolgono le attività di home restaurant. L’utente operatore cuoco non può percepire proventi annui superiori a 5.000 euro. Vanno rispettate le buone pratiche di lavorazione e di igiene. Con decreto ministeriale saranno stabilite le misure dirette a contrastare il fenomeno dell’alcolismo, che dovranno essere rispettate negli home restaurant.
Requisiti degli immobili (articolo 5) – Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l’esercizio dell’attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione. L’utilizzo dell’immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile medesimo.
Accogliendo le istanze formulate da Federalberghi, è stato esplicitamente previsto che l’attività di home restaurant non possa essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a 30 giorni.
Sanzioni – La mancanza dei requisiti previsti dal provvedimento in esame per l’esercizio dell’attività di home restaurant comporta il divieto di prosecuzione dell’attività medesima e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.